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CHI E’
Il Difensore civico è un'autorità interna al Comune a difesa del cittadino, alla quale ti puoi
rivolgere, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, per tutelare diritti soggettivi, interessi legittimi
e interessi diffusi nei casi di cattiva amministrazione (ritardi, irregolarità, negligenza, disfunzioni,
carenza, omissioni, abusi, illegittimità) di Comune, Municipalità, enti dipendenti, società partecipate
e concessionari di pubblici servizi. Il suo intervento è gratuito e non richiede particolari formalità.
Il Difensore civico è:
• garante dell'imparzialità, della legalità, della trasparenza e del buon andamento delle
attività del Comune, delle Municipalità, degli enti strumentali e delle società partecipate.
Svolge questo ruolo segnalando gli eventuali abusi, disfunzioni, carenze e ritardi nei
confronti dei cittadini;
• mediatore tra cittadini ed amministrazione comunale. Agisce, cioè, come "uomo
tramite", per mediare le controversie che possono sorgere tra i cittadini e gli uffici comunali,
favorire il dialogo e la comunicazione tra cittadino e Amministrazione ed evitare il ricorso
all'autorità giudiziaria, quasi sempre lungo e costoso;
• difensore dei diritti e degli interessi di cittadini. A tale scopo vigila affinché l'attività degli
uffici si svolga nell'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti;
• eletto dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto, con il voto favorevole dei due terzi dei
componenti; dura in carica cinque anni e, comunque, fino all'elezione del suo successore e
non è rieleggibile. Può essere revocato dal Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi
dei componenti, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni
Non è:
• un avvocato che assiste i cittadini davanti all'autorità giudiziaria;
• un magistrato che decide le cause contro il comune o tra i privati;
• un politico;
• un dipendente pubblico.
Il Difensore civico
• esercita le sue funzioni a richiesta dei soggetti interessati o di propria iniziativa, in casi di
particolare gravità;
• la sua competenza si estende a tutte le materie che rientrano nelle competenze del
Comune, delle aziende e società dipendenti, salve le esclusioni esplicite o implicite stabilite
dalla legge;
• la richiesta di intervento rivolta al Difensore civico non interrompe i termini per la
presentazione dei ricorsi al TAR (salvo nei casi di lamentata lesione del diritto d'accesso),
al Consiglio di Stato, al Giudice di pace, al Tribunale ordinario, al Capo dello Stato.
Autonomia e indipendenza del Difensore
Il Difensore civico esercita la sua attività in piena libertà di giudizio e indipendenza, senza
alcuna forma o rapporto di dipendenza gerarchica o funzionale nei confronti del Sindaco, della
Giunta e del Consiglio. Gli organi e gli uffici del Comune e delle Municipalità, degli enti e delle società partecipate
devono prestare al Difensore civico la collaborazione necessaria all'esercizio delle sue funzioni, in
particolare fornendogli, senza possibilità di opporre il segreto di ufficio, informazioni e copia
degli atti o documenti che egli ritenga di acquisire.
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