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COSA FA E COSA NON FA
Il Difensore deve
• assicurare l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione comunale;
• garantire la tutela dei cittadini nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti
ritardatari, omessi o, comunque, irregolarmente compiuti dagli uffici dell'amministrazione
comunale;
• rilevare, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi
dell'amministrazione comunale nei confronti dei cittadini;
• pronunziarsi sulle determinazioni di diniego, di differimento o limitazione dell'accesso agli
atti e ai documenti amministrativi del Comune (l'art. 25 della legge 241/90, come modificato
dalla legge 15/2005, stabilisce che contro il rifiuto o differimento di accesso l'interessato
può presentare ricorso al TAR, entro 30 giorni, oppure, chiedere entro lo stesso termine al
Difensore civico, il riesame della sua istanza di accesso);
• effettuare il controllo delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale, nei limiti
delle illegittimità denunziate, quando un quarto dei componenti ne faccia richiesta motivata
con l'indicazione delle norme violate, per le seguenti materie: appalti e affidamento di
servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario, assunzioni del
personale, piante organiche e relative variazioni (art.127 T.U. Enti locali);
• difendere i soggetti diversamente abili. Il Difensore civico può costituirsi parte civile per il
soggetto diversamente abile, vittima dei reati di cui agli artt. 527 C. P. (atti osceni), 628
C.P. (rapina, delitti colposi contro la persona, sfruttamento della prostituzione);
• presentare al Consiglio comunale, annualmente, una relazione sull'attività svolta,
segnalando i casi riscontrati di ritardi, disfunzioni, omissioni e formulando eventuali
proposte e iniziative per innovazioni organizzative e aministrative.
Cosa può fare
• intervenire perché gli uffici competenti eliminino disfunzioni, abusi, carenze e ritardi;
• prendere visione e conoscenza di tutti gli atti e documenti amministrativi;
• chiedere ed ottenere anche verbalmente le informazioni che ritiene necessarie;
• chiedere copia dei documenti relativi ai casi segnalatigli, senza il limite del segreto d'ufficio;
• convocare il responsabile dell'ufficio competente per l'esame congiunto delle pratiche;
• esperire tentativi di conciliazione su richiesta scritta dell'istante.
• suggerire agli organismi e agli uffici comunali e alle aziende controllate, eventuali soluzioni
ai problemi riscontrati dai cittadini e che si ispirano ai principi di imparzialità, equità e buon
andamento;
• proporre la sostituzione dei responsabili quando riscontri negligenze gravi e reiterate
Cosa non può fare
• intervenire nei confronti di un ufficio prima che l'interessato non l'abbia fatto direttamente
con i mezzi già a sua disposizione;
• assistere il cittadino davanti ai Tribunali;
• revocare o mettere in discussione sentenze della Magistratura;
• intervenire quando su una determinata questione sono stati interessati gli organi di giustizia
penale, amministrativa, civile o tributaria;
• sostituirsi agli uffici nell'emanare o modificare un atto, ma può sollecitarli a riesaminarlo,
modificarlo o annullarlo, se lo ritiene illegittimo;
• intervenire in merito a verbali di accertamento violazioni del Nuovo Codice della Strada;
• intervenire in rapporti e nelle controversie tra privati;
• sostituirsi o interferire nelle decisioni politiche del Consiglio Comunale, del Sindaco e della
Giunta comunale.
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