Descrizione
Si evidenzia che il Decreto n. 43 del 13 aprile 2020 del Presidente della Regione Piemonte, al Punto n. 1, vieta ogni spostamento in entrata e in uscita dal Comune in cui attualmente si ha la residenza o domicilio, salvo che per quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute.
Inoltre una FAQ disponibile sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, risponde al sopra riportato quesito.
"Gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si ha la residenza o il domicilio sono vietati. È possibile spostarsi in altri Comuni solo ed esclusivamente per comprovate esigenze lavorative o in casi di assoluta urgenza o per motivi di salute. Laddove quindi il Comune non disponga di punti vendita, o sia necessario acquistare con urgenza generi di prima necessità non reperibili nel Comune di residenza o domicilio, lo spostamento è consentito solo entro tali stretti limiti, che dovranno essere autocertificati".
Inoltre una FAQ disponibile sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, risponde al sopra riportato quesito.
"Gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si ha la residenza o il domicilio sono vietati. È possibile spostarsi in altri Comuni solo ed esclusivamente per comprovate esigenze lavorative o in casi di assoluta urgenza o per motivi di salute. Laddove quindi il Comune non disponga di punti vendita, o sia necessario acquistare con urgenza generi di prima necessità non reperibili nel Comune di residenza o domicilio, lo spostamento è consentito solo entro tali stretti limiti, che dovranno essere autocertificati".
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Ultimo aggiornamento pagina: 16/04/2020 10:50:10