Fatturazione Elettronica
fornitura dati per fatturazione elettronica
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Servizio attivo
A chi è rivolto
a tutte gli operatori economici imprese / professionisti fornitori di beni e servizi del Comune che devono provvedere ad emettere fatture elettroniche
Descrizione
La Legge 244/2007 (Finanziaria 2008), modificata dal Decreto Legislativo 201 del 2011, ha istituito l'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione (articolo 1, commi 209-214). Sulla base di tale previsione, la Pubblica Amministrazione non potrà più accettare le fatture in forma cartacea, né procedere al relativo pagamento.
L'obbligo decorre a partire dal 6 giugno 2014 per Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza e dal 31 marzo 2015 per i restanti enti nazionali. A partire dai tre mesi successivi a queste date, le P.A. non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica.
Tutte le informazioni utili sulle tematiche, la normativa di riferimento, la documentazione tecnica sulla fattura elettronica, le modalità di trasmissione e i servizi di supporto e assistenza, sono disponibili sul sito www.fatturapa.gov.it, dedicato esclusivamente alla fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni.
Soggetti interessati
Gli utenti coinvolti nel processo di fatturazione elettronica sono:
gli operatori economici, cioè i fornitori di beni e servizi verso le PA, obbligati alla compilazione/trasmissione delle fatture elettroniche e all’archiviazione sostitutiva prevista dalla legge. Va precisato che le fatture emesse dagli intermediari per la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi e per la riscossione mediante modello F24 sono, al momento, derogate dagli obblighi:
le Pubbliche Amministrazioni, che devono effettuare una serie di operazioni collegate alla ricezione della fattura elettronica;
gli intermediari (banche, Poste, altri intermediari finanziari, intermediari di filiera, commercialisti, imprese ICT), vale a dire soggetti terzi ai quali gli operatori economici possono rivolgersi per la compilazione/trasmissione della fattura elettronica e per l’archiviazione sostitutiva prevista dalla legge. Possono servirsi degli intermediari anche le PA per la ricezione del flusso elettronico dei dati e per l’archiviazione sostitutiva.
Procedura
La legge ha stabilito che la trasmissione delle fatture elettroniche destinate alle Amministrazioni dello Stato deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). Le modalità di funzionamento dello SdI sono state definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.
Per i fornitori - con sede in Italia - il processo di fatturazione elettronica verso le PA prevede:
predisposizione della fattura in formato XML secondo lo standard pubblicato sul sito FatturaPA;
firma della fattura con firma elettronica qualificata o digitale da parte del fornitore o di un terzo soggetto delegato; invio della fattura al Sistema di interscambio (SdI), mediante uno dei canali previsti dalle Specifiche tecniche dello SdI (PEC, FTP, cooperazione applicativa), che provvede alla consegna della fattura all’ufficio destinatario della PA;
ricezione delle notifiche e dei riscontri inviati dallo SdI a fronte dell’esito della trasmissione della fattura; conservazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
In fase di compilazione è obbligatorio l’inserimento del codice ufficio della PA (Codice Univoco di Fatturazione) destinatario di fattura elettronica, reperibile sul sito web nella Scheda dell'ente.
Oltre ai dati fiscali obbligatori ai sensi della normativa vigente devono essere altresì inseriti i codici CIG e CUP secondo quanto previsto dall’art. 25 del DL n. 66/2014.
L'obbligo decorre a partire dal 6 giugno 2014 per Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza e dal 31 marzo 2015 per i restanti enti nazionali. A partire dai tre mesi successivi a queste date, le P.A. non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica.
Tutte le informazioni utili sulle tematiche, la normativa di riferimento, la documentazione tecnica sulla fattura elettronica, le modalità di trasmissione e i servizi di supporto e assistenza, sono disponibili sul sito www.fatturapa.gov.it, dedicato esclusivamente alla fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni.
Soggetti interessati
Gli utenti coinvolti nel processo di fatturazione elettronica sono:
gli operatori economici, cioè i fornitori di beni e servizi verso le PA, obbligati alla compilazione/trasmissione delle fatture elettroniche e all’archiviazione sostitutiva prevista dalla legge. Va precisato che le fatture emesse dagli intermediari per la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi e per la riscossione mediante modello F24 sono, al momento, derogate dagli obblighi:
le Pubbliche Amministrazioni, che devono effettuare una serie di operazioni collegate alla ricezione della fattura elettronica;
gli intermediari (banche, Poste, altri intermediari finanziari, intermediari di filiera, commercialisti, imprese ICT), vale a dire soggetti terzi ai quali gli operatori economici possono rivolgersi per la compilazione/trasmissione della fattura elettronica e per l’archiviazione sostitutiva prevista dalla legge. Possono servirsi degli intermediari anche le PA per la ricezione del flusso elettronico dei dati e per l’archiviazione sostitutiva.
Procedura
La legge ha stabilito che la trasmissione delle fatture elettroniche destinate alle Amministrazioni dello Stato deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). Le modalità di funzionamento dello SdI sono state definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.
Per i fornitori - con sede in Italia - il processo di fatturazione elettronica verso le PA prevede:
predisposizione della fattura in formato XML secondo lo standard pubblicato sul sito FatturaPA;
firma della fattura con firma elettronica qualificata o digitale da parte del fornitore o di un terzo soggetto delegato; invio della fattura al Sistema di interscambio (SdI), mediante uno dei canali previsti dalle Specifiche tecniche dello SdI (PEC, FTP, cooperazione applicativa), che provvede alla consegna della fattura all’ufficio destinatario della PA;
ricezione delle notifiche e dei riscontri inviati dallo SdI a fronte dell’esito della trasmissione della fattura; conservazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
In fase di compilazione è obbligatorio l’inserimento del codice ufficio della PA (Codice Univoco di Fatturazione) destinatario di fattura elettronica, reperibile sul sito web nella Scheda dell'ente.
Oltre ai dati fiscali obbligatori ai sensi della normativa vigente devono essere altresì inseriti i codici CIG e CUP secondo quanto previsto dall’art. 25 del DL n. 66/2014.
Tutte le imprese / professionisti fornitori del Comune che devono provvedere ad emettere fatture elettroniche possono contattare l'Ufficio Finanziario che provvederà a comunicare tutti i dati necessari per l'emissione della fattura elettronica (Partita IVA, Codice Fiscale, codice univoco Ufficio, codice IPA, eventuali codici CIG e CUP)
Come fare
contattare l'Ufficio Finanziario telefonicamente: 0322259241 int. 5, oppure tramite email: ufficioragioneria@comune.invorio.no.it
Cosa serve
devi contattare l'Ufficio Finanziario telefonicamente: 0322259241 int. 5, oppure tramite email: ufficioragioneria@comune.invorio.no.it
Cosa si ottiene
tutti i dati necessari per l'emissione della fattura elettronica (Partita IVA, Codice Fiscale, codice univoco Ufficio, codice IPA, eventuali codici CIG e CUP)
Tempi e scadenze
i dati vengono rilasciati immediatamente
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Amministrativo - Finanziario
Ulteriori informazioni
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
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Ultimo aggiornamento pagina: 14/05/2024 10:51:49